Trasferite le Commissioni mediche di verifica del Ministero dell’Economia all’INPS

Con il messaggio 2064 del 1 giugno 2023, l’Istituto Previdenziale comunica che, a seguito della soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le funzioni dalle stesse sono state trasferite all’Inps.

Ai sensi dell’articolo 45, comma 3-bis del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, il trasferimento decorre a partire dal 1° giugno 2023.

Dalla predetta data l’Inps subentra al Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle Commissioni mediche di verifica.

Pertanto, a partire dal 1° giugno 2023 è operativa la nuova procedura online per la presentazione delle domande di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e di inabilità lavorativa, ricomprese quelle riguardanti:

  • gli accertamenti sanitari in favore dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità;
  • per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale.

Gli Enti, le Amministrazioni Pubbliche nonché i datori di lavoro (il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste) potranno presentare le richieste in modalità telematica direttamente sul portale dell’Inps, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS.

Le richieste di accertamento medico-legale possono essere presentate dagli Uffici competenti alla loro trattazione anche nei confronti dei:

  • cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori;
  • dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ;
  • dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali;
  • dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare.