CCNL Pelli e cuoio

Il 26 maggio 2023 Assopellettieri, con l’assistenza di Confindustria Moda, e Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo del Ccnl per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei, ombrelli e ombrelloni. Il contratto decorre dal 1° aprile e scadrà il 31 marzo 2026. I singoli istituti modificati o introdotti dall’accordo decorrono dal 26 maggio 2023, ove non sia indicata una diversa decorrenza. L’accordo sarà efficace all’esito della determinazione delle assemblee dei lavoratori che le OO.SS comunicheranno entro il 31 luglio 2023.

Si riportano di seguito le novità di maggior rilievo.

Inquadramento dei lavoratori

I lavoratori inquadrati al 1° livello al 26 maggio 2023 passeranno al 2° livello entro il 31 dicembre 2023.

Una Commissione tecnica paritetica nazionale di approfondimento presenterà alle Parti una proposta di nuovo inquadramento professionale.

Trattamento economico

Minimi retributivi

Con l’accordo sono stati previsti gli aumenti di cui alla seguente tabella.
Fino al 30 novembre 2023 restano in vigore i minimi contrattuali indicate nelle tabelle del Ccnl 18 ottobre 2021

Pelletteria

LivelloAumenti
Dic. 2023Dic. 2024Dic. 2025
676,0376,0376,03
569,4169,4169,41
4s64,9364,9364,93
463,2863,2863,28
360,0060,0060,00
256,7156,7156,71
134,1034,1034,10

Ombrelli

LivelloAumenti
Dic. 2023Dic. 2024Dic. 2025
676,03 €76,03 €76,03 €
569,41 €69,41 €69,41 €
463,28 €63,28 €63,28 €
360,00 €60,00 €60,00 €
256,71 €56,71 €56,71 €
134,10 €34,10 €34,10 €

Stante i suesposti aumenti, i minimi contrattuali risultano i seguenti:

Pelletteria

LivelloMinimi
fino al 30/11/2023dal 1/12/2023dal 1/12/2024dal 1/12/2025
62.184,12 €2.260,15 €2.336,18 €2.412,21 €
51.977,01 €2.046,42 €2.115,83 €2.185,24 €
4s1.852,54 €1.917,47 €1.982,40 €2.047,33 €
41.810,42 €1.873,70 €1.936,98 €2.000,26 €
31.731,70 €1.791,70 €1.851,70 €1.911,70 €
21.643,87 €1.700,58 €1.757,29 €1.814,00 €
11.277,56 €1.311,66 €1.345,76 €1.379,86 €

Ombrelli

LivelloMinimi
fino al 30/11/2023dal 1/12/2023dal 1/12/2024dal 1/12/2025
62.130,79 €2.206,82 €2.282,85 €2.358,88 €
51.910,77 €1.980,18 €2.049,59 €2.119,00 €
41.773,83 €1.837,11 €1.900,39 €1.963,67 €
31.685,86 €1.745,86 €1.805,86 €1.865,86 €
21.599,93 €1.656,64 €1.713,35 €1.770,06 €
11.251,01 €1.285,11 €1.319,21 €1.353,31 €

Elemento di Garanzia Retributiva (EGR)

Con decorrenza 2024, per le aziende che non applicano la contrattazione di 2° livello, l’E.g.r. viene aumentato ad € 310,00 lordi annui.

Previdenza complementare

Con decorrenza dal 1° luglio 2025 il contributo a carico dell’azienda è elevato al 2,30%.

Assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° gennaio 2024 il contributo, a carico delle imprese, è elevato ad € 15,00 mensili per ogni lavoratore non in prova.

Dal 1° gennaio 2024, tramite Sanimoda, sarà attivata un’assicurazione contro la non autosufficienza (cd. LTC), a cui saranno iscritti tutti i lavoratori in forza alla suddetta data.

Tale assicurazione sarà finanziata con un contributo, a carico delle aziende, pari ad € 2,00 mensili per addetto, per 12 mensilità, corrisposto a Sanimoda unitamente e nei medesimi tempi e modalità del contributo sanitario, con decorrenza dal 1° ottobre 2023.

Sono fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali con i quali viene già assicurata analoga copertura assicurativa contro la non autosufficienza con costi pari o superiori a quelli di cui sopra. In caso di costi inferiori, le imprese provvederanno all’integrazione o alla confluenza nel Fondo con la stessa decorrenza.

Preavviso

I periodi di preavviso sono i seguenti.

Operai e apprendisti

Anni di servizioPreavviso/Settimane
Livello
 4° e 4°S2° e 3°
Fino a 5 anni compiuti42
Oltre i 5 anni e fino a 1053
Oltre i 10 anni64

Intermedi

Anni di servizioPreavviso/Periodo
livelli 5°- 4°S – 4°
Fino a 5 anni1 mese e 1/2
Oltre i 5 anni e fino ai 10 anni2 mesi
Oltre i 10 anni2 mesi e 1/2

Banca ore

La possibilità di accantonamento in banca ore viene elevato a 50 ore annue. 

Part-Time

La percentuale di accoglimento delle domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale viene elevata al 12% con l’individuazione delle seguenti nuove casistiche per il suo ottenimento:

  • necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata;
  • necessità di assistenza (riconosciuta ai sensi della L. 104/92) di una persona convivente con totale e permanente inabilità, riconosciuta ai sensi della L. 104/92, con una percentuale di invalidità del 100% e con necessità di assistenza continua perché incapace di compiere gli atti quotidiani della vita;
  • necessità di assistenza di figlio convivente portatore di handicap;
  • ove non osti l’infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all’attività aziendale e per la durata degli stessi.

Aspettative e Congedi

Fecondazione assistita

Per le lavoratrici che intraprendono terapie di fecondazione assistita, viene introdotta la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di 1 mese, fruibile anche a giorni (21 giorni complessivi), con sospensione a qualsiasi fine, di legge e di contratto, il rapporto di lavoro.

Paternità

Con l’accordo viene recepita la legge sul congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi, non frazionabile ad ore e da utilizzare anche in via non continuativa dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi.

Violenza di genere

Per le donne vittime di violenza di genere viene prevista la possibilità di prolungare, rispetto a quanto previsto dalla legge, l’astensione dal lavoro fino ad un ulteriore mese in caso di prolungamento dei percorsi di protezione.

Periodo di comporto

Il periodo di conservazione del posto viene elevato a 15 mesi per le gravi patologie, comprese quelle oncologiche e degenerative, debitamente accertate e certificate dall’autorità sanitaria e valutate come invalidanti dal medico competente.

Lavoratori studenti

Le Parti hanno elevato i permessi retribuiti per i lavoratori studenti a 120 ore annue pro-capite.

Disposizioni contrattuali

In applicazione della L. 76/2016, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge” si applicano anche alle parti dell’unione civile e ai conviventi di fatto.