Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: designazione obbligatoria per ogni unità produttiva
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 4 del 26 giugno 2023, fornisce il proprio parere rispetto al caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, in riferimento all’obbligo di nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma. Posto che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è elettoo designato il rappresentante dei lavoratori secondo le regole stabilite in sede di contrattazione collettiva”.
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è pari:
a un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
Il Ministero del lavoro al riguardo ritiene che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.