Licenziamento per mancata o irregolare prestazione lavorativa
Il Tribunale di Roma con ordinanza del 14 marzo ha respinto l’impugnativa avanzata da un lavoratore, con qualifica di operaio, contro il licenziamento disciplinare comminatogli dalla società datrice di lavoro in considerazione di plurimi episodi di mancata o irregolare prestazione lavorativa, ripetuti in un ristretto arco temporale.
Nella lettera di contestazione, in particolare, l’azienda aveva addebitato al medesimo diverse violazioni, quali il mancato rispetto dell’orario di lavoro, l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro in veste di responsabile di cantiere quale soggetto con mansioni di sorveglianza e controllo, l’esecuzione, in orario di lavoro, di attività per fini personali estranei all’attività lavorativa, la distrazione delle sue energie lavorative dall’espletamento dei compiti affidatigli, l’infedeltà delle dichiarazioni rese in relazione all’inizio e al termine della prestazione nonché all’esecuzione delle proprie attività lavorative, l’utilizzo di beni aziendali per scopi personali.
Disattese le giustificazioni fornite, la datrice di lavoro aveva irrogato al dipendente il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, sanzione che era stata poi impugnata, dal medesimo deducente, davanti al giudice del lavoro, con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro.
Come motivi di ricorso, il prestatore aveva asserito l’illegittimità del recesso sotto una pluralità di profili, tra i quali l’abusivo ricorso al controllo dei lavoratori tramite investigatori privati, l’inesistenza dei fatti contestati, un’erronea applicazione della sanzione espulsiva e la sproporzione tra condotta disciplinarmente rilevante e sanzione concretamente irrogata.
Infondata, altresì, è stata ritenuta la censura con cui il ricorrente aveva lamentato la sproporzione tra condotta posta in essere e sanzione espulsiva comminata.
Secondo l’organo giudicante, invero, era indubbio che con il suo contegno il dipendente aveva prodotto una grave ed insanabile lesione del vincolo fiduciario.
Il fatto che i comportamenti si erano ripetuti in un breve intervallo di tempo e la non trascurabile gravità degli stessi disvelavano, nel loro complesso, una significativa violazione dei doveri di diligenza e fedeltà e la propensione, del dipendente, ad anteporre costantemente le proprie personali esigenze a quelle aziendali, senza curarsi di richiedere o anche solo di comunicare la necessità di assentarsi dal lavoro ed anzi facendo più volte risultare un orario di lavoro non corrispondente a quello effettivamente svolto.