Vigilanza privata: le novità dell’accordo integrativo
Anivp, Assiv, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, hanno condiviso i testi complessivi relativi all’ipotesi di accordo 30 maggio 2023 per i dipendenti dagli istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari. Di seguito le novità di maggior interesse operativo.
Campo di applicazione
Le Parti stabiliscono che i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi e l’attività di stewarding all’interno degli impianti sportivi o in pubblici esercizi saranno ricomprese nel campo di applicazione del CCNL a seguito di una ricognizione tecnica utile ad allocare i profili professionali all’interno della classificazione del personale.
Classificazione del personale – Servizi di sicurezza
Il personale inquadrato nel livello E in forza al 31 maggio 2023 rimarrà nel livello per 12 mesi, decorrenti dalla data di inquadramento nel livello E.
Il personale inquadrato nel livello F in forza al 31 maggio 2023, a decorrere dal 1° giugno 2023 viene inquadrato nel livello E per non oltre 18 mesi, decorrenti dalla data di assunzione.
Ai fini del conseguimento del livello D, la permanenza nei livelli F ed E non potrà complessivamente superare i 24 mesi, decorrenti dalla data di assunzione.
Periodo di prova
Viene abrogata la riduzione della durata della prova nel caso di svolgimento di stage aziendali di formazione.
Una tantum
Le Parti forniscono gli importi dell’una tantum (per i Servizi fiduciari gli importi sono stati calcolati redazionalmente):
Istituti
Livelli | Settembre 2023 | Settembre 2024 | Settembre 2025 |
Q | 260,36 | 260,36 | 250,71 |
1 | 212,14 | 212,14 | 204,29 |
2 | 192,86 | 192,86 | 185,71 |
3 | 162,00 | 162,00 | 156,00 |
4 | 135,00 | 135,00 | 130,00 |
5 | 127,29 | 127,29 | 122,57 |
6 | 96,43 | 96,43 | 92,86 |
Servizi fiduciari
Livelli | Settembre 2023 | Settembre 2024 | Settembre 2025 |
A | 212,14 | 212,14 | 204,29 |
B | 192,86 | 192,86 | 185,71 |
C | 162,00 | 162,00 | 156,00 |
D | 135,00 | 135,00 | 130,00 |
E | 127,29 | 127,29 | 122,57 |
F | 115,71 | 115,71 | 111,43 |
Minimi tabellari
Le Parti forniscono i nuovi importi mensili della paga base conglobata:
Istituti
Livelli | Importi mensili | ||||
Dal 1.6.2023 | Dal 1.6.2024 | Dal 1.6.2025 | Dal 1.12.2025 | Dal 1.4.2026 | |
Q | 2.049,03 | 2.097,24 | 2.145,46 | 2.184,03 | 2.222,60 |
1 | 1.772,60 | 1.811,89 | 1.851,17 | 1.882,60 | 1.914,03 |
2 | 1.660,38 | 1.696,09 | 1.731,81 | 1.760,38 | 1.788,95 |
3 | 1.483,31 | 1.513,31 | 1.543,31 | 1.567,31 | 1.591,31 |
4 | 1.328,88 | 1.353,88 | 1.378,88 | 1.398,88 | 1.418,88 |
5 | 1.261,87 | 1.285,44 | 1.309,02 | 1.327,87 | 1.346,73 |
6 | 1.108,06 | 1.125,92 | 1.143,78 | 1.158,06 | 1.172,35 |
Servizi fiduciari
Livelli | Importi mensili | ||||
Dal 1.6.2023 | Dal 1.6.2024 | Dal 1.6.2025 | Dal 1.12.2025 | Dal 1.4.2026 | |
A | 1.559,99 | 1.599,28 | 1.638,56 | 1.669,99 | 1.701,42 |
B | 1.420,00 | 1.455,71 | 1.491,43 | 1.520,00 | 1.548,57 |
C | 1.196,00 | 1.226,00 | 1.256,00 | 1.280,00 | 1.304,00 |
D | 1.000,00 | 1.025,00 | 1.050,00 | 1.070,00 | 1.090,00 |
E | 944,00 | 967,57 | 991,15 | 1.010,00 | 1.028,86 |
Bilateralità
Le Parti recepiscono i contenuti dell’Accordo 14 luglio 2021 sulla governance e sulla bilateralità.
La quota di finanziamento degli Enti bilaterali è fissata nello 0,20% di paga base e contingenza per ogni mensilità (comprese le mensilità supplementari) di cui lo 0,10% a carico datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore.
Nel computo degli aumenti retributivi si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo di bilateralità, per cui con la stessa decorrenza l’azienda che aumenta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.d.r. non assorbibile pari allo 0,30% di paga base e contingenza per ogni mensilità (comprese le mensilità supplementari), rientrante nella retribuzione di fatto. L’azienda è comunque obbligata all’erogazione agli aventi diritto delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale.
Il contributo di assistenza contrattuale (CO.AS.CO.) è fissato nella misura dello 0,25% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, per ogni mensilità (comprese le mensilità supplementari), di cui lo 0,15% a carico azienda e 0,10% a carico lavoratore.
Maternità
Viene disciplinato il congedo obbligatorio di paternità.
Assistenza integrativa
Il Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa di settore è il Fasiv, cui possono essere iscritti anche i lavoratori con contratto a termine pari o superiore a 6 mesi.
La contribuzione è parte integrante del trattamento economico contrattuale, è sostitutiva di un equivalente aumento salariale e i lavoratori vantano un diritto – irrinunciabile – all’erogazione delle prestazioni sanitarie.
Previdenza integrativa
Possono essere iscritti a Fon.Te. e a Previdenza Cooperativa anche i lavoratori con contratto a termine superiore a 3 mesi.
La quota di iscrizione è pari a € 15,50 (€ 11,88 a carico azienda ed € 3,62 a carico lavoratore