Definizione liti con il Fisco: nuovo modello di domanda
L’agenzia delle Entrate con provvedimento 250755 del 5 luglio 2023 ha aggiornato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Quando va presentata la domanda e quando vanno pagate le rate?
Definizione delle liti fiscali pendenti
E’ con legge n. 197 del 2022 che è stata prevista la possibilità di definire le liti fiscali pendenti in ogni ordine e grado di giudizio alla data del 1° gennaio 2023.
L’iniziale termine del 30 giugno 2023 per pagare le somme dovute a seguito dell’adesione alla definizione è stato spostato al 30 settembre 2023 dall’articolo 20 del Dl n. 34/2023 (Decreto Bollette). In sintesi con tale norma si è stabilito:
- il differimento al 30 settembre 2023 del termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata;
- in caso di pagamento rateale, la modifica delle date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate;
- dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in cinquantuno rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024.
Definizione delle liti fiscali pendenti: la domanda
Pertanto, a seguito delle novità, la domanda di definizione va presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2023. Non è dovuta l’imposta di bollo.
ATTENZIONE: Va inoltrata una distinta domanda di definizione per ciascuna lite fiscale autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato.
Il provvedimento contiene il nuovo modello di domanda da utilizzare nonché le relative istruzioni che forniscono le indicazioni per la modalità e i termini di pagamento degli importi dovuti per la definizione agevolata.
Versamenti: il calendario
Entro lo stesso termine del 30 settembre 2023 va effettuato anche il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata.
Qualora tale importo sia superiore a 1.000 euro, il contribuente può dilazionare il pagamento.
Ecco come procedere.
Avvalendosi della rateizzazione, si può scegliere se pagare
- con un massimo di 20 rate di pari importo con una cadenza, per le rate successive alle prime tre, trimestrale
ovvero
- in un numero massimo di 54 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, mensile.
In ogni caso le prime tre rate, a prescindere dal tipo di rateizzazione (trimestrale o mensile), vanno versate:
- il 30 settembre 2023, prima rata;
- il 31 ottobre 2023, seconda rata;
- il 20 dicembre 2023, terza rata.
Scelta per le rate trimestrali (diciassette rate, successive alle prime tre):
31 marzo di ciascun anno | 30 giugno di ciascun anno | 30 settembre di ciascun anno | 20 dicembre di ciascun anno |
Scelta per le rate mensili (cinquantuno rate, successive alle prime tre):
- l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, tranne che per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento è il 20.
NOTA BENE: Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata.