Il titolare di studio deve essere presente se la verifica fiscale lo riguarda

La Corte di Cassazione con ordinanza 9515 del 6 aprile 2023 ha statuito che gli articoli 52, comma 1, ultimo periodo, del DPR 633/1972 e 33, comma 1, DPR 600/1973 – secondo cui, in ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti e professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato – disciplinano la fattispecie in cui il professionista sia lo stesso contribuente oggetto delle indagini. Essi, invece, non si applicano alle fattispecie in cui il medesimo professionista sia il depositario delle scritture contabili di un diverso soggetto contribuente, sottoposto a controllo fiscale.
La vicenda ha ad oggetto il giudizio promosso da un contribuente per impugnare un avviso di rettifica, emesso in ragione dell’accesso eseguito dalla Guardia di finanza presso lo studio del professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili.
Tale accesso era stato giudicato illegittimo dalla CTR, in quanto la documentazione contabile del contribuente era stata messa a disposizione della GdF da parte di una collaboratrice del commercialista e non alla presenza di questi che, al momento dell’ispezione, si trovava fuori sede.
Conclusioni, queste, ribaltate dalla Sezione tributaria della Cassazione, secondo la quale, alla luce del principio di diritto sopra richiamato, la presenza del titolare dello studio è necessaria solo laddove sia egli stesso ad essere oggetto delle indagini e non anche nel caso in cui il professionista sia solo il depositario delle scritture contabili del cliente, ossia il contribuente sottoposto a controllo fiscale.