Interesse di dilazione e somme aggiuntive: tassi aggiornati da agosto 2023

L’INPS, nella circolare n. 81 del 18 settembre 2023, interviene sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Interesse di dilazione e di differimento

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 10,50% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 20 settembre 2023. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. A decorrere dal 20 settembre 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 10,50% annuo.

Sanzioni civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 20 settembre 2023, l’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali comporta la variazione delle sanzioni civili.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 10% in ragione d’anno (tasso del 4,50% maggiorato di 5,5 punti.La misura del 10% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera b), secondo periodo, del citato comma 8 dell’articolo 116).

Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’articolo 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 10% annuo

In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte devono essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Nell’ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), a decorrere dal 20 settembre 2023 resta invariata l’applicazione della riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).