Bando Isi 2022: pubblicate le regole tecniche per l’accesso allo sportello informatico
L’INAIL comunica che è stato pubblicato nella pagina informativa dedicata, il file “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico” nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento da tenere da parte dell’utente, con particolare riguardo alla fase di invio della domanda online.
I profili utente previsti dalle procedure dello sportello informatico del Bando ISI 2022 sono i seguenti:
– Amministratore che deve registrarsi al portale (amministratore) tramite la PEC indicata dall’azienda in fase di compilazione della domanda. Infatti, qualora fosse necessario, solo l’amministratore può verificare o annullare la registrazione del partecipante. Successivamente all’annullamento, un nuovo partecipante potrà procedere all’auto-registrazione;
– Partecipante che è la persona che materialmente utilizza la procedura informatica di invio della domanda e che deve registrarsi sul sistema nei giorni precedenti alla data di apertura dello sportello informatico utilizzando l’indirizzo ottenuto.
L’invio telematico della domanda di finanziamento richiede, preliminarmente, l’inserimento di alcuni elementi informativi. Le informazioni inserite potranno essere oggetto di verifica e, in caso di inserimento di informazioni non corrispondenti al vero, l’INAIL procederà all’esclusione della ditta dagli elenchi cronologici.
L’iter procedurale si articola in più momenti:
– Momento 1: Disponibilità dell’indirizzo del portale del partecipante e del portale dell’amministratore;
– Momento 2: Inizio della possibilità di registrazione sul portale del partecipante e dell’amministratore;
– Momento 3: Disponibilità dell’indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda;
– Momento 4: Inizio autenticazione e pagina di attesa;
– Momento 5: Inizio della fase di invio della domanda;
– Momento 6: Fine della fase di invio della domanda.
La data e l’ora effettiva di tali Momenti sono resi disponibili sul sito INAIL (“Tabella Temporale”).
L’INAIL comunica che entro il 4 ottobre 2023 è, invece, prevista la pubblicazione della “Tabella temporale”.
Premi INAIL: aggiornati tassi d’interesse e sanzioni
ella circolare n. 42 del 18 settembre 2023, l’INAIL rende noti i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori:
-10,5% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
– 10,00% misura delle sanzioni civili.
Rateazioni dei debiti per premi assicurativi
Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 20 settembre 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all’10,50%.
Sanzioni civili
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermorestando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
A decorrere dal 20 settembre 2023 si applica un tasso pari al 10% nelle seguenti ipotesi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata ha stabilito che le parole “tasso ufficiale di sconto” e “tasso ufficiale di riferimento” sono sostituite dalle parole “tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema;
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
Sanzioni civili ridotte per procedure concorsuali
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.