ZES Unica: dal 1° gennaio 2024 istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno

  È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023, il Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. Il decreto prevede tra l’altro, l’istituzione, a far data dal 1° gennaio 2024, della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, denominata «ZESunica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Il decreto entra in vigore il 20 settembre 2023.

Entra in vigore il 20 settembre 2023 il Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023.

Il decreto stabilisce che al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, l’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n.178, è sostituito e stabilisce che il complesso delle risorse di cui al comma 177 è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell’80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:

– 4.000 milioni di euro per l’anno 2021;

– 5.000milioni di euro annui dal 2022 al 2029;

– 6.000 milioni di euro per l’anno 2030.

Il decreto definisce dunque nel dettaglio le diposizioni da applicare per l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell’ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione.

Zona economica speciale SUD – ZES unica

Il decreto istituisce a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, denominata «ZESunica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Viene chiarito che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.

Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte:

– i settori da promuovere e quelli da rafforzare,

– gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica,

– le modalità di attuazione.

Per l’anno 2024, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, non si applica altresì, alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

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