Lavoratori domestici: contributi in pagamento. Cosa sapere
Il 10 ottobre 2023 è il termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori domestici relativi al terzo trimestre 2023.
Scadenze 2023
I datori di lavoro devono effettuare il pagamento trimestralmente, rispettando le seguenti scadenze.
Periodo | Scadenza |
1° trimestre (gennaio – febbraio – marzo) | Dal 1° al 10 aprile 2023 |
2° trimestre (aprile – maggio – giugno) | Dal 1° al 10 luglio 2023 |
3° trimestre (luglio – agosto – settembre) | Dal 1° al 10 ottobre 2023 |
4° trimestre (ottobre – novembre – dicembre) | Dal 1° al 10 gennaio 2024 |
Determinazione dei contributi
Annualmente, l’Istituto Previdenziale determina i contributi dovuti per i lavori domestici in relazione alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall’ISTAT.
L’importo dei contributi da versare si ottiene moltiplicando le ore contributive del periodo di riferimento (mese o trimestre) per l’aliquota contributiva prevista dalle apposite tabelle contributive.
Pertanto, ai fini del calcolo dovranno essere presi in considerazione i seguenti elementi:
- la retribuzione oraria effettiva del lavoratore domestico;
- il valore convenzionale del vitto e alloggio in misura oraria;
- la tredicesima mensilità calcolata in misura oraria;
- le ore contributive del trimestre a partire dall’ultima domenica del mese precedente fino all’ultimo sabato del mese in corso (comprendenti anche le festività, ferie, malattie, infortunio ecc).
NOTA BENE: I contributi dovranno essere versati per tutti i giorni retribuiti ovvero per tutte le ore effettivamente lavorate nel corso del trimestre nonché relative a periodi di assenza comunque retribuite.
Anche per i lavoratori domestici, nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, si applicherà il contributo addizionale a carico del datore di lavoro (pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). Tale contributo non trova applicazione per i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione dei lavoratori assenti.
Tabelle contributive 2023
Le tabelle contributive differiscono in base alle tipologie del rapporto di lavoro (tempo determinato o indeterminato) ed in base alle ore di lavoro settimanali (superiori o inferiori alle 24 ore settimanali).
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato | ||||
Orario settimanale | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario con CUAF | Contributo orario senza CUAF | Contributo orario a carico del dipendente |
Inferiore alle 24h/sett. | fino a 8,92€ | 1,58 | 1,59 | 0,40 |
da 8,93 € a 10,86 € | 1,78 | 1,79 | 0,45 | |
da 10,87 € | 2,17 | 2,18 | 0,55 | |
Superiore alle 24h/sett. | da 0 | 1,15 | 1,16 | 0,29 |
Rapporto di lavoro a tempo determinato | ||||
Orario settimanale | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario con CUAF | Contributo orario senza CUAF | Contributo orario a carico del dipendente |
Inferiore alle 24h/sett. | fino a 8,92€ | 1,69 | 1,7 | 0,40 |
da 8,93 € a 10,86 € | 1,91 | 1,92 | 0,45 | |
da 10,87 € | 2,32 | 2,33 | 0,55 | |
Superiore alle 24h/sett. | da 0 | 1,23 | 1,24 | 0,29 |
È evidente che l’importo del contributo orario per le prestazioni fino a 24 ore è più elevato rispetto a quello per le prestazioni superiori a 24 ore settimanali.
Cassa Colf
Il datore di lavoro, oltre la contribuzione ordinaria, dovrà versare i contributi per l’assistenza sanitaria (Cassa Colf), da indicare con l’apposita voce “F2” sull’avviso PagoPA.
L’importo è determinato dalla moltiplicazione delle ore retribuite nel trimestre per 0,06 euro, così suddivisi:
- 0,02 euro a carico del lavoratore;
- 0,04 euro a carico del datore di lavoro.
Versamento
I contributi potranno essere versati:
- sul portale dei Pagamenti dell’Inps, con la modalità “Pagamento immediato pagoPA”;
- tramite avviso di pagamento PagoPa, scaricabile dal portale Inps;
- tramite APP IO.
Cessazione del rapporto
Le citate scadenze non trovano applicazione nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro durante il trimestre. In tal caso, i contributi dovranno essere versati entro 10 giorni successivi alla data del licenziamento o delle dimissioni.