Agenzia Entrate: novità causali contributo per periti industriali e casalinghe

Con due risoluzioni pubblicate in data 22 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a sopprimere e riattivare alcune causali contributo di interesse per periti industriali casalinghe.

Periti industriali, riattivata causale per versamenti contributi all’Ente

Con la risoluzione 53 del 23 settembre  è stata riattivata la causale contributo “E068” denominata “EPPI – Saldo contributivo – art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza”, che era stata istituita per regolare il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai periti industriali iscritti all’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (“EPPI”).

Tale causale, istituita con risoluzione n. 19/E del 17 febbraio 2015, era stata successivamente soppressa con risoluzione n. 52/E del 9 luglio 2018, a decorrere dal 18 luglio 2018.

A seguito di esplicita richiesta arrivata dall’EPPI, l’Agenzia dispone ora la riattivazione della suddetta causale contributo “E068”.

In sede di compilazione del modello F24, la causale è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

– nel campo “codice ente”, il codice “0009”;

– nel campo “codice sede”, nessun valore;

– nel campo “codice posizione”, nessun valore;

– nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

Fondo Casalinghe, soppresse due causali contributo

Con riferimento alle casalinghe, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 54/2023  ha accolto la richiesta dell’Inps e ha disposto la soppressione di due causali contributo da utilizzare nel modello F24 per i versamenti al fondo pensioni casalinghe.

Nello specifico, sono state soppresse con effetto immediato le seguenti causali contributo:

  • PCAS” denominata “Versamenti al fondo pensioni casalinghe”;
  • PSCO” denominata “Versamenti al fondo pensioni casalinghe – aziende convenzionate”.