Retribuzione supplementare senza discriminazioni per lavoro a tempo parziale
Si ritiene contraria al diritto dell’Unione europea qualsiasi normativa nazionale che subordini la corresponsione di una remunerazione supplementare al superamento di soglie di attivazione identiche per dipendenti a tempo pieno e per quelli che lavorano a tempo parziale.
Con sentenza del 19 ottobre 2023, causa C-660/20, la Corte di Giustizia Europea si è espressa su una domanda di pronuncia pregiudiziale, in merito all’interpretazione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, presentata nell’ambito di una controversia tra un pilota tedesco, assunto a tempo parziale, e il suo datore di lavoro, un vettore aereo, relativamenti al suo diritto alla corresponsione di una remunerazione per il tempo di servizio di volo supplementare svolto.
Sul fronte di questa retribuzione, lo stesso riteneva di essere stato trattato in modo meno favorevole rispetto a un lavoratore a tempo pieno, senza che ci fossero ragioni oggettive che potessero giustificare un trattamento di questo tipo.
Il suo contratto di lavoro, in dettaglio, prevedeva una retribuzione di base in base al tempo di servizio di volo e una retribuzione supplementare, da erogare se avesse effettuato, in un mese, un certo numero di ore di servizio di volo e superato le soglie stabilite al riguardo nel suo contratto di lavoro.
Le soglie in questione, però, erano identiche per i piloti a tempo pieno e per quelli a tempo parziale. Secondo il pilota, tuttavia, questi limiti avrebbero dovuto essere ridotti in proporzione al numero di ore effettuate: se infatti le soglie di attivazione fossero state diminuite in relazione al tempo di lavoro svolto, le avrebbe superate e avrebbe avuto diritto alla remunerazione supplementare.
Da qui la richiesta di ottenere la differenza tra la retribuzione già corrisposta e la retribuzione aumentata in base alle soglie ridotte di attivazione, per il tempo di servizio di volo supplementare da lui svolto. La Corte federale del lavoro della Germania, competente a decidere sulla controversia, si è rivolta alla Corte di giustizia per chiedere se il rifiuto di ridurre le soglie di attivazione, in proporzione alla durata del tempo di lavoro del ricorrente, potesse essere considerato conforme alle disposizioni dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale sopra menzionato.
Ebbene, la Corte di giustizia ha confermato la fondatezza dei dubbi sollevati. I giudici europei hanno ritenuto che le normative nazionali di questo tipo comportano un trattamento meno favorevole per i lavoratori a tempo parziale, il che viola il diritto dell’Unione, a meno che tale trattamento sia giustificato da ragioni oggettive, aspetto che spetta al giudice nazionale verificare.
Durante il loro impiego, lavoratori a tempo parziale svolgono le stesse mansioni dei lavoratori a tempo pieno o occupano lo stesso posto. Pertanto, le situazioni di queste due categorie di lavoratori sono comparabili. E il fatto che esistano soglie identiche per l’attivazione di una retribuzione supplementare implica, per i piloti a tempo parziale, un servizio di ore di volo più lungo rispetto ai piloti a tempo pieno.
I piloti a tempo parziale hanno, di conseguenza, un carico maggiore e soddisfano non di frequente le condizioni per ottenere la retribuzione supplementare rispetto ai loro colleghi a tempo pieno.