L’incompatibilità tra pensione e lavoro dipendente non invalida il rapporto di lavoro 

Il raggiungimento della pensione di anzianità non costituisce una ragione sufficiente per invalidare il rapporto di lavoro di un dipendente illegittimamente licenziato. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32522 del 23 novembre 2023, ha stabilito che l’incompatibilità (totale o parziale) tra il trattamento pensionistico e la percezione di un reddito da lavoro dipendente rientra nel contesto del rapporto previdenziale, senza comportare l’invalidità del rapporto di lavoro.

Il diritto alla pensione proviene dal soddisfacimento dei requisiti di età e contribuzione, stabiliti dalla legge e non costituisce di per sé una causa di risoluzione del rapporto di lavoro. Le utilità economiche che un lavoratore illegittimamente licenziato può ottenere dalla pensione dipendono da fatti giuridici estranei al potere di recesso del datore di lavoro. 

Pertanto le utilità economiche dipendono da fatti giuridici estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito e si sottraggono all’operatività della regola della compensatio lucri cum damno.