Esonero IVS alternativo rispetto a decontribuzione lavoratrici madri
L’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS (invalidità, Vecchiaia e Superstiti) previsto dalla Manovra 2024 (articolo 1, comma 15, Legge n. 213/2023) e applicabile “in via eccezionale” dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre dello stesso anno ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è alternativo rispetto alla decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli (articolo 1, commi da 180 a 182, Legge n. 213/2023). L’Inps, con la circolare n. 11/2024, fornisce le istruzioni operative per gestire gli adempimenti previdenziali legati all’esonero contributivo IVS a carico dei lavoratori nella misura di 6 punti percentuali, “a condizione che la retribuzione imponibile parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima; e nella misura di 7 punti percentuali, “a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima”.