Bonus mamme non applicabile durante il congedo parentale

L’INPS ha pubblicato una serie di faq riferite all’applicazione della misura “Decontribuzione mamme” introdotta dalla Legge di Bilancio 2024.

L’istituto conferma che, laddove la lavoratrice soddisfi tutti i requisiti, avrà diritto all’esonero anche se versa i contributi ad una cassa diversa da INPS.

Si chiarisce che l’esonero non spetta per i periodi di fruizione del congedo straordinario, in quanto durante tale periodo è versato alla lavoratrice un indennizzo e non una vera e propria retribuzione. Per i giorni in cui non si percepisce retribuzione da lavoro dipendente, difatti, non è possibile richiedere l’esonero.

Ne consegue che l’esonero non può essere richiesto nemmeno durante i periodi di congedo di maternità o parentale, per considerazioni analoghe a quelle riferite al congedo straordinario. 

Qualora, in virtù del proprio contratto di lavoro, sia previsto il versamento di un’integrazione da parte del datore di lavoro, limitatamente a tale contribuzione è possibile usufruire dell’agevolazione. Ad esempio: congedo indennizzato all’80% = l’agevolazione non spetta congedo indennizzato all’80% + integrazione del 20% = l’agevolazione spetta limitatamente alla quota di contributi versati sulla retribuzione al 20%.

Un’altra precisazione di rilievo riguarda la fruibilità dell’esonero per le ipotesi di affidamento. Secondo l’INPS, gli istituti dell’affidamento preadottivo e quello temporaneo non sono assimilabili all’affidamento pieno o all’adozione definitiva e, quindi, è esclusa l’applicabilità dell’esonero.