Lavoro sportivo: ulteriori chiarimenti
Il Ministero del lavoro e quello per lo sport e i giovani in data 19 marzo 2024 hanno emanato delle faq. Vediamo le principali questioni sottoposte al Dipartimento.
In risposta alla domanda se i medici e i massaggiatori la cui presenza all’evento sportivo è prevista dai regolamenti federali possano stipulare contratti di lavoro sportivo, viene chiarito che tali figure non svolgono attività sportiva ma un’attività collegata alla loro attività professionale.
Pertanto, non possono essere classificati come lavoratori sportivi secondo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 36/2021.
Per quanto riguarda invece i custodi e gli steward, tali lavoratori rientrano nella categoria degli addetti agli impianti sportivi manon rientranoin quella deilavoratori sportiviper cui, se inquadrati come lavoratori subordinati, devono versare i contributi alla gestione Inps ex Enpals.
Infine, con riferimento ai bagnini, la loro attività lavorativa rientra tra quelle di “lavoro sportivo” quando, ad esempio, è parte di una manifestazione agonistica o didattica ma non in altre occasioni (quando, ad esempio, svolga attività di assistenza in vasca a nuoto libero o ad attività fisioterapica o riabilitativa).
Ne consegue che l’inquadramento può essere di lavoratore sportivo se la prestazione è collegata esclusivamente ad attività sportiva svolta in vasca; in caso contrario, deve essere qualificato come lavoratore addetto all’impianto sportivo e non può rientrare nella categoria dei lavoratori sportivi.
Le 24 ore al di sotto delle quali scatta la presunzione di rapporto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co vanno calcolate al netto del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.
NOTA BENE: si tratta di presunzione relativa che, quindi, ammette la prova contraria.