Fondi di mutualità: modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2024, il decreto 22 marzo 2024 del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste che riporta la disciplina in materia di riconoscimento e di gestione dei Fondi di mutualità che possono beneficiare del sostegno previsto all’articolo 76 del regolamento(UE) n. 2021/2115.

La domanda di riconoscimento, completa dei relativi allegati, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore richiedente, è presentata alla Direzione generale dello sviluppo rurale – Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, utilizzando il modello di cui all’Allegato 1 al decreto in parola, tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN – SGR. A tal fine il soggetto gestore è tenuto a richiedere preventivamente alla Direzione generale dello sviluppo rurale per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it, le credenziali per accedere al servizio.

Sono ammesse all’istruttoria le domande di riconoscimento pervenute nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 ottobre di ciascuna annualità a partire dal 2024.

In caso di esito negativo dell’istruttoria, entro e non oltre venti giorni dalla comunicazione di non ammissibilità della domanda, il richiedente può presentare istanza di riesame per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it, allegando la relativa documentazione. L’esito dell’istruttoria di riesame, che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa, è comunicato al richiedente entro venti giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Se il richiedente non presenta istanza di riesame, l’istruttoria assume carattere definitivo.

Esclusivamente in relazione al sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi, la presentazione della domanda di riconoscimento, costituisce manifestazione di interesse per l’accesso ai benefici previsti dal PSP 2023-2027. 

Il diritto a presentare successiva domanda di sostegno per le spese, è subordinato al riconoscimento ufficiale di cui all’art. 14 del decreto 8 agosto 2023.