Come convertire il permesso di protezione speciale?
Il Ministero dell’Interno ha chiarito le condizioni per convertire in lavoro i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale.
L’Avvocatura Generale ha tuttavia chiarito che la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è possibile solo se il permesso di soggiorno per protezione speciale:
– È stato già rilasciato alla data del 5 maggio 2023 (ossia prima della data di entrata in vigore del Decreto Cutro);
– È stato rilasciato ai sensi dell’art.19, c. 1.1, terzo periodo del TU immigrazione, ossia se è stato accertato che esistono fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare;
– È ancora in corso di validità.
Inoltre, è necessario che ricorrano i requisiti di legge ai fini della conversione.
Tale possibilità, vale per tutti i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale, indipendentemente dalla procedura attraverso la quale sono stati rilasciati.
Vale quindi sia per i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 19 TUI (compresi quelli rilasciati per la tutela della vita privata e familiare), sia per quelli rilasciati su richiesta della Commissione Territoriale, ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.
Sono infine convertibili anche i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati dopo il 5 maggio 2023 a seguito di un provvedimento del giudice che abbia dichiarato illegittimo il diniego della amministrazione di concedere la protezione speciale richiesta dal cittadino straniero prima del 5 maggio 2023.