Assegno di inclusione: ridefinite le condizioni di svantaggio
È stato firmato il 24 giugno 2024 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto che approva le Linee di indirizzo, rilevanti ai soli fini dell’accesso all’Assegno di Inclusione.
Si definiscono in condizione di svantaggio le categorie di seguito indicate:
- a. Persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari;
- b. Persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze,
- c. Persone vittime di tratta,
- d. Persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari,
- e. Persone ex detenute,
- f. Persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza
- g. Persone senza dimora
- i. Neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati.