Demansionamento e l’interesse ad ottenere la pronuncia

La Corte di Cassazione con la sentenza 17586 del 26 giugno 2024 ha ribadito il principio secondo cui, in tema di dequalificazione professionale, laddove il lavoratore abbia richiesto il mero accertamento della illegittima destinazione ad altre mansioni ed il consequenziale diritto ad essere ricollocato in quelle precedentemente svolte, sussiste l’interesse ad ottenere la pronuncia giudiziaria

anche laddove la circostanza che nel corso del giudizio sia divenuta impossibile – nel caso di specie per decesso del lavoratore – non estinguendosi l’interesse di parte attrice all’accertamento del fatto controverso.

Gli Ermellini hanno precisato che in tema di dequalificazione professionale, laddove il lavoratore richieda l’accertamento della illegittimità della destinazione ad altre mansioni, con il consequenziale diritto alla conservazione di quelle precedentemente svolte, sussiste l’interesse all’ottenimento della pronunzia anche dopo l’estinzione del rapporto di lavoro, incidendo tale ultimo evento esclusivamente sulla eventuale domanda di condanna alla reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte e non già sul diritto all’accertamento che tale obbligo sussisteva fino alla cessazione del rapporto di lavoro.