Patto di non concorrenza nullo se viene meno in caso di cambiamento di mansioni

La Corte di Cassazione con ordinanza 10679 del 19 aprile 2024 afferma che è nullo, per

indeterminatezza e indeterminabilità del corrispettivo, il patto di non concorrenza che lega la sua efficacia al mancato esercizio da parte del datore di un potere insindacabile, quali lo ius variandi delle mansioni.

La banca datrice ricorre giudizialmente per ottenere la condanna dell’ex dipendente al risarcimento del danno per violazione del patto di non concorrenza, nonché per violazione dell’obbligo di fedeltà.

A fondamento della predetta domanda, deduce che – a seguito delle dimissioni – aveva svolto

mansioni analoghe alle precedenti in favore di una competior nell’ambito dello stesso territorio.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che l’indeterminatezza del

compenso inserito in un patto di non concorrenza, a causa di una clausola contrattuale che lega la sua efficacia alla sola ipotesi di assenza del cambio di mansioni, rende nullo tutto il patto.