Regime speciale per lavoratori impatriati: il caso di un tirocinante italiano
Un recente parere dell’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicabilità del regime speciale per
lavoratori impatriati ai cittadini italiani che rientrano nel Paese per svolgere un tirocinio.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 152/2024 delinea i requisiti necessari per beneficiare di questo regime fiscale agevolato e si sofferma sul caso di un cittadino italiano che, dopo aver lavorato in Germania, rientra in Italia per frequentare un master e svolgere un tirocinio.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i benefici del regime speciale si applicano ai redditi
derivanti da attività lavorative svolte prevalentemente in Italia, inclusi i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomi.
Tuttavia, le somme ricevute per borse di studio o tirocini non sono considerate come redditi da
attività lavorative, ma come periodi di formazione. Di conseguenza, tali somme non rientrano nel regime agevolato.