Diffida amministrativa per illeciti accertati dal 2 agosto 2024

Con la nota n. 1357 del 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative per l’effettuazione dell’attività ispettiva secondo quanto previsto dal decreto semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in vigore dal 2 agosto 2024.

Punti chiave della nuova disciplina:

  • Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a 5.000 euro, l’organo di controllo, nel caso in cui accerti per la prima volta nell’arco di un quinquennio l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a:

– Porre termine alla violazione;

– Adempiere alle prescrizioni violate;

– Rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida.

In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate.

In presenza di violazioni sanabili per le quali è prevista la sanzione fino a 5.000 euro, qualora si tratti della prima violazione accertata nell’arco di un quinquennio, l’ispettore provvede a diffidare l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida.

La diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.