Gestione dipendenti pubblici: chiarimenti sulla costituzione della posizione assicurativa

Con il messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024, la Direzione Centrale Pensioni dell’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, specificando le prerogative per gli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione, noti come “assicurati”.

Gli “assicurati” possono ora presentare domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e accredito figurativo oltre i termini originariamente previsti, che variavano da 90 giorni fino a due anni prima della cessazione del servizio.

Questo processo avviene automaticamente al termine del rapporto di lavoro senza conseguimento del diritto a pensione, salvo che l’assicurato abbia già maturato l’anzianità contributiva minima necessaria per la pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati cessati prima del 31 luglio 2010, la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa rimane possibile, in conformità con le normative vigenti al momento, come la legge n. 322/1958.

Il messaggio chiarisce che per le Casse come la CPDEL, CPS, CPI e CPUG, la costituzione della

posizione assicurativa nel FPLD è attivabile solo su richiesta dell’interessato.

Gli assicurati possono ricorrere al cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per richiedere la pensione anticipata, se possiedono almeno venti anni di contribuzione.

Per gli iscritti cessati dopo il 30 luglio 2010, il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda, purché i requisiti contributivi siano soddisfatti.