Licenziabile il disabile previa verifica della speciale Commissione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18094 del 2 luglio 2024, ha disposto che è legittimo il licenziamento per GMO del soggetto disabile per soppressione del posto di lavoro, sempreché la competente Commissione integrata di cui all’art 10 della L. 68/1999 accerti che non può essere occupato in mansioni differenti.
Nel caso che ha formato oggetto di giudizio presso la Suprema Corte, un lavoratore affetto da disabilità era stato licenziato per GMO a seguito dell’esternalizzazione del servizio di manutenzione a cui era addetto.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, ma sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno
rigettato la domanda, ritenendo legittimo il licenziamento.
Il lavoratore ha così proposto ricorso in Cassazione sostenendo che l’impossibilità di un suo utilizzo in diverse mansioni sulla base dell’inidoneità fisica doveva essere accertato dalla competente Commissione integrata di cui all’art. 10 della L. 68/1999 e non discrezionalmente dal datore di lavoro.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del lavoratore richiamando il comma 3 del citato art. 10 secondo cui, in caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute.
Il rapporto di lavoro può essere risolto se, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la predetta Commissione accerta la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda.