Niente trasferimento per il lavoratore reintegrato
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 18892 del 10 luglio 2024, ha deciso che il lavoratore che viene reintegrato, dopo un licenziamento dichiarato illegittimo, può essere trasferito presso un diverso luogo di lavoro soltanto se il datore di lavoro prova l’inutilizzabilità del dipendente presso la sede di assegnazione oggetto della sentenza di reintegra.
Nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, un lavoratore era stato licenziato ingiustamente e quindi nei suoi confronti era stata disposta la reintegra.
Il datore di lavoro ha eseguito l’ordine di reintegra disponendo il trasferimento del lavoratore presso un diverso luogo di lavoro.
II giudici di legittimità hanno ribadito l’illegittimità del licenziamento, con il conseguente onere per il datore di lavoro di riammettere il lavoratore nella stessa sede di lavoro nella quale questi operava all’atto dell’illegittimo licenziamento; salvo disporre successivamente il suo trasferimento, sempreché sussistano le condizioni richieste dalla legge.