Chiarimenti sulle ricostituzioni delle prestazioni di esodo

Con il messaggio n. 3078 del 19 settembre 2024, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti relativi alle ricostituzioni delle prestazioni di esodo ai sensi delle normative vigenti.

Prestazioni di esodo e contributi successivi alla cessazione. 

L’INPS ha chiarito che le prestazioni di esodo possono essere oggetto di ricostituzione qualora, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, emergano retribuzioni o contributi che non erano stati considerati al momento della liquidazione iniziale della prestazione.

Tra i casi più comuni vi è l’accredito figurativo per il servizio militare o la presentazione tardiva di una domanda di riscatto o ricongiunzione.

Le domande di ricostituzione devono essere presentate dal datore di lavoro attraverso il “Portale prestazioni esodo”, e possono comportare la rideterminazione dell’importo dell’assegno di esodo e la modifica della data di scadenza della prestazione stessa. Tuttavia, la domanda deve essere supportata dal consenso del lavoratore interessato.

Ruolo del datore di lavoro e del lavoratore

La responsabilità di presentare la domanda di ricostituzione è affidata esclusivamente al datore di lavoro, che deve agire in accordo con il lavoratore.

L’INPS non accetterà istanze direttamente dal dipendente, né procederà d’ufficio.

In caso di aumento dell’importo dovuto, il datore di lavoro deve farsi carico degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla ricostituzione.