Rilevazione della presenza al lavoro anche tramite smartphone

Il Tribunale di Trento in una sentenza del 16 luglio 2024 ha statuito che il datore di lavoro, nell’esercizio del suo potere organizzativo, può decidere di utilizzare modalità più efficienti per

rilevare le presenze dei lavoratori, inclusa l’introduzione di strumenti elettronici e software, anche se questi comportano un maggiore trattamento dei dati personali.

La vicenda ha ad oggetto una controversia inerente la legittimità del licenziamento senza preavviso comminato da una società ad una lavoratrice.

Nel caso in esame, il datore di lavoro aveva sostituito il sistema di timbratura analogico con uno digitale basato su smartphone e applicazioni NFC, giustificandone l’adozione per “facilitare la timbratura” e ottenere dati più oggettivi sugli orari di lavoro.

La lavoratrice aveva rifiutato di utilizzare tale sistema, preferendo annotare manualmente le sue presenze.

Tale comportamento era stato considerato insubordinato e aveva portato a varie sanzioni, culminando nel recesso senza preavviso.

Il Tribunale ha confermato la legittimità del licenziamento, ritenendo che il sistema di rilevazione tramite smartphone fosse giustificato dall’esigenza aziendale di ottenere dati più oggettivi. Le contestazioni della lavoratrice relative alla violazione del GDPR sono state considerate infondate.