Disabili: nuove modalità di versamento per l’esonero dall’obbligo di assunzione

Il D.M. 11 giugno 2024, che abroga e sostituisce il D.M. 10 marzo 2016, introduce nuove modalità per il versamento del contributo esonerativo per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili, come previsto dalla Legge n. 68/1999.

Il versamento del contributo esonerativo, in particolare, si suddivide in due scadenze: la prima il giorno 10 ottobre, entro cui va versato il contributo di esonero a copertura del quarto trimestre 2024; la seconda il giorno 31 ottobre, entro cui i datori di lavoro che al 1° ottobre già fruiscono e intendano continuare a fruire dell’esonero, devono inviare una nuova autocertificazione, con un nuovo modello e una nuova procedura attiva su Cliclavoro.

Il contributo di esonero, precalcolato da Cliclavoro, deve essere pagato tramite sistema PagoPA.

Ai fini dell’esonero autocertificato, i datori di lavoro versano al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13 della Legge n. 68/1999, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un contributo esonerativo d’importo pari ad euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Indipendentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su 5 giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in euro 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero.