Retribuzione ordinaria anche durante le ferie
La Corte di Cassazione con ordinanza 25840 del 27 settembre 2024 ha specificato che la retribuzione durante le ferie deve includere tutte le componenti che fanno parte della retribuzione ordinaria, incluso qualsiasi indennità legata alle mansioni svolte dal lavoratore.
La questione da chiarire, in particolare, era se alcune indennità (perequativa, compensativa e ticket-mensa), normalmente percepite durante il periodo di lavoro attivo, dovessero essere incluse anche nella retribuzione per le ferie.
Il lavoratore lamentava che durante le ferie non aveva percepito la stessa retribuzione prevista per i periodi lavorativi, poiché non venivano incluse alcune indennità specifiche.
Il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, avevano accolto le richieste del dipendente, condannando l’azienda al pagamento delle differenze retributive non versate.
L’azienda aveva proposto ricorso in Cassazione, contestando l’interpretazione della giurisprudenza europea e sostenendo che le indennità fossero collegate esclusivamente alla presenza effettiva sul posto di lavoro.
La Corte ha stabilito che, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la retribuzione durante le ferie deve includere tutte le componenti economiche collegate alle mansioni del lavoratore, incluse le indennità contestate. Pertanto, l’azienda è tenuta a corrispondere la stessa retribuzione del periodo di lavoro attivo, senza escludere le indennità.