Dilazioni e denunce tardive o omesse: ridotte le sanzioni
Nella circolare n. 32 del 2024, l’INAIL ha provveduto ad aggiornare, a decorrere dal mese di ottobre 2024, gli importi dovuti dai contribuenti a titolo di interessi e sanzioni.
I piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 23 ottobre 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,40%.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie il datore di lavoro è tenuto:
– Al pagamento di una sanzione civile, pari all’8,90%;
– Al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. In questo caso la misura della sanzione è pari al 3,40%.
In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto:
– Al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia.
Laddove invece il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti.
In questo caso la misura della sanzione, in ragione d’anno, è pari rispettivamente all’8,90% (3,40% + 5,5%) e al 10,90% (3,40% +7,5%).
La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.