ADI: compatibilità con il reddito di lavoro dipendente

L’INPS, con il messaggio n. 3624 del 31 ottobre 2024, ha precisato che, se durante la percezione dell’Assegno di inclusione, uno dei componenti il nucleo familiare avvia un’attività di lavoro dipendente, il maggiore reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.

Invece, la parte di reddito di lavoro dipendente eccedente tale soglia, concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione della condizione occupazionale e fino a quando il maggiore reddito percepito in corso di fruizione dell’Adi non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

L’Istituto previdenziale coglie l’occasione per ricordare che l’avvio di un rapporto di lavoro subordinato deve essere comunicato all’INPS, con il modello ADI-Com Esteso, entro trenta giorni dalla data di avvio del medesimo rapporto.

Infatti, se decorrono i citati trenta giorni dall’avvio dell’attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l’erogazione del beneficio è sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo, e comunque non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.