Contributo unificato: reato di indebita percezione per chi mente sul reddito
La Corte di Cassazione con sentenza 40872 del 7 novembre 2024 ha chiarito che quando la falsa dichiarazione sul reddito mira a ottenere l’esenzione dal contributo unificato, il reato configurabile è quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato.
Nella vicenda in oggetto una donna era stata accusata di aver dichiarato un reddito inferiore a quello reale in una dichiarazione sostitutiva di certificazione, al fine di ottenere una riduzione del contributo unificato per una causa di lavoro.
L’imputata aveva proposto ricorso per Cassazione contro la richiamata sentenza, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 316-ter e 483 del Codice penale.
Secondo la ricorrente, la decisione di merito aveva erroneamente qualificato la sua condotta nel reato di falsità ideologica (art. 483 cp), condotta che doveva invece essere ricondotta nel reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cp).
La Cassazione ha stabilito che tale condotta rientra nel reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), ma non costituisce reato se il risparmio ottenuto è inferiore alla soglia di 3.999,96 euro.






