Niente indennizzo per l’infortunio in itinere del lavoratore ubriaco
La Corte di Cassazione con ordinanza 28377 del 5 novembre 2024 si è occupata di una vicenda giudiziaria riguardante una richiesta di indennizzo per infortunio in itinere.
La controversia nasceva dall’incidente subito da un lavoratore mentre era alla guida, sotto l’effetto di alcool, condizione che aveva spinto i giudici di merito ad escludere l’indennizzabilità dell’evento.
Secondo i giudici, infatti, tale circostanza configurava un rischio elettivo, ovvero derivante da una scelta volontaria dell’assicurato che esulava dalle tutele previste per i rischi connessi all’attività lavorativa.
La guida in stato di ebbrezza, in altri termini, era stata considerata una condotta personale idonea a compromettere il diritto all’indennizzo.
La Corte di Cassazione ha confermato che l’infortunio non è indennizzabile, considerandolo un “rischio elettivo” volontario, escludendo quindi la tutela assicurativa. L’uso di alcool è stato ritenuto un comportamento personale che interrompe il nesso causale tra l’attività lavorativa e l’infortunio.