Chiarimenti Ministero del Lavoro su figura “Preposto”
Il Ministero del Lavoro ha fatto luce, a seguito di una serie di richieste, in merito alle disposizioni normative relative al ruolo del “preposto” nelle attività lavorative. A tal proposito si è citato il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che definisce il “preposto” come una persona con competenze professionali che sovrintende all’attività lavorativa, garantendo l’attuazione delle direttive e controllando l’esecuzione da parte dei lavoratori.
Il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare i preposti allo scopo di effettuare le attività di vigilanza e stabilire l’emolumento spettante a loro. I preposti hanno specifici obblighi, tra cui vigilare sull’osservanza delle norme di sicurezza, intervenire in caso di comportamenti non conformi e segnalare deficienze nei mezzi di lavoro.
In base alla normativa, la figura del preposto è fondamentale come garante delle norme di sicurezza sul lavoro quindi. Si ritiene che la coincidenza tra la figura del preposto e quella del datore di lavoro dovrebbe essere considerata solo in circostanze eccezionali, quando il datore di lavoro sovraintenda direttamente all’attività lavorativa a causa della sua modesta complessità organizzativa. Inoltre, si afferma che in un’impresa con un solo lavoratore, le funzioni di preposto sono svolte necessariamente dal datore di lavoro, poiché un lavoratore non può essere il preposto di sé stesso.