Cassazione: comunicazione del licenziamento valida se il lavoratore non ha comunicato il cambio di residenza

La Corte di Cassazione con ordinanza 28171 del 31 ottobre2024 afferma che la comunicazione scritta del licenziamento risulta valida se inviata all’ultimo indirizzo conosciuto dall’azienda, anche se nel frattempo il lavoratore si è trasferito senza avvertire il datore.

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli dalla società datrice, deducendo l’oralità dello stesso.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo il recesso regolarmente intimato in forma scritta, sia per avere il datore depositato la busta raccomandata contenente la lettera di

licenziamento restituita al mittente, sia per avere il dipendente impugnata tempestivamente in via stragiudiziale la sanzione espulsiva.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che è valida l’intimazione del licenziamento se inviata presso l’ultimo indirizzo di residenza o domicilio conosciuto dall’azienda, anche se medio tempore il lavoratore si sia trasferito senza avvertire il datore.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, ritenendo raggiunta quest’ultima prova, rigetta il ricorso proposto dal dipendente e conferma la legittimità del recesso.