Nuove regole sulla malattia nel Ccnl tessile: abbigliamento e moda

L’11 novembre 2024 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per il settore tessile, abbigliamento e moda. L’intesa, valida dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027, introduce significative novità, in particolare riguardo al trattamento economico e alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia.

Conservazione del posto di lavoro: tempi e novità

Tra le innovazioni principali, il periodo di conservazione del posto “esteso” di 15 mesi è ora applicabile anche ai lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge 68/1999, equiparandoli ai casi di patologie gravi o invalidità lavorativa superiore ai due terzi. 

Questo limite, pari a 456 giorni di calendario, si contrappone al termine ordinario di 13 mesi. Per malattie multiple, i periodi di conservazione sono verificati su una finestra di 30 mesi.

Nuovo trattamento economico dal 2025

Dal 1° gennaio 2025, cambia il trattamento economico per la malattia:

  • Eventi di malattia superiori a 5 giorni: i lavoratori riceveranno il 100% della retribuzione.
  • Eventi inferiori o uguali a 5 giorni (malattie brevi):

Primo evento nell’anno: 100% della retribuzione;

Secondo e terzo evento: 66%;

Dal quarto evento: 50%.

Esclusi da questa riduzione: malattie oncologiche, degenerative o sindromi invalidanti legate al ciclo mestruale, certificate.

Differenze tra operai e impiegati

Per gli operai:

100% della retribuzione netta normale fino al 180° giorno di malattia; 

50% per i periodi eccedenti il sesto mese e fino al termine del periodo di conservazione del posto.

Per intermedi e impiegati:

100% della retribuzione per i primi 4 mesi; 

50% per i mesi successivi fino al termine del periodo di conservazione.

Nessun trattamento economico è dovuto durante il periodo di prova.

Malattia e cassa integrazione

In caso di malattia durante periodi di cassa integrazione, il trattamento economico varia:

Se l’INPS riconosce l’indennità di malattia, il datore di lavoro integra fino al massimo netto della Cig.