Assegno unico: aggiornamento del servizio di presentazione e consultazione delle domande
L’INPS, con il messaggio 4253 del 13 dicembre 2024 comunica l’aggiornamento del servizio per la presentazione delle domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU), che oltre a presentare una veste grafica completamente rinnovata, offre un’esperienza di utilizzo intuitiva e agevole, al fine di rispondere con efficacia alle esigenze degli utenti.
Sono state introdotte ottimizzazioni specifiche per le richieste delle maggiorazioni riconosciute ai nuclei familiari con l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro e ai genitori entrambi titolari di reddito da lavoro.
In particolare, la procedura è stata semplificata nei casi in cui i genitori siano i medesimi per tutti ifigli indicati nella domanda, rendendo più fluida l’acquisizione delle informazioni necessarie.
Subentro del genitore superstite.
Un ulteriore miglioramento riguarda la gestione proattiva del subentro in caso di decesso del genitore richiedente.
Il genitore superstite che percepiva l’assegno al 50% non deve presentare una nuova domanda in quanto il sistema riconosce dal mese successivo alla data del decesso il diritto alla corresponsione dell’assegno al 100%.
Diversamente, se l’assegno era percepito al 100% dal genitore deceduto, in quanto titolare esclusivo della responsabilità genitoriale o nei cui confronti era stato disposto l’affidamento esclusivo dei figli o assegnati i contributi pubblici su provvedimento giudiziario, è necessario verificare la sussistenza della responsabilità genitoriale in capo all’altro genitore al fine di effettuare il subentro automatico.
A tale proposito la nuova domanda creata d’ufficio o la nuova scheda (nel caso in cui il genitore superstite sia già titolare di domanda di AUU per altri figli non afferenti al genitore deceduto) viene posta nello stato di “Evidenza al cittadino”, affinché il genitore superstite possa spuntare il flag “responsabilità genitoriale” per legittimare il proprio subentro (cfr. il messaggio n. 2303 del 20 giugno 2024).