Reintegrato il lavoratore che non può difendersi a causa della genericità della contestazione
La Corte di Cassazione con ordinanza 33531 del 20 dicembre 2024 afferma che la genericità della contestazione che impedisce al lavoratore di difendersi è da equiparare all’insussistenza dei fatti addebitati con conseguente diritto del dipendente alla reintegrazione.
Il lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli a causa della carente attività di supporto svolta nei confronti della società alla quale l’azienda datrice aveva commissionato un importante software gestionale.
La Corte d’Appello accoglieva la predetta domanda, stante la genericità della contestazione disciplinare, connotata dalla totale indeterminatezza delle condotte disciplinarmente rilevanti ascritte al ricorrente.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, al fine di evitare la genericità della contestazione, la società avrebbe dovuto individuare l’esatto ambito di attività del lavoratore con i relativi compiti e, soprattutto, precisare quali difformità fossero riconducibili alla responsabilità del medesimo.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del recesso.