Il controllo datoriale non può riguardare dati antecedenti all’insorgere del sospetto di illeciti

La Corte di Cassazione con ordinanza 807 del 13 gennaio 2025 ha affermato che non è possibile basare il licenziamento su dati rinvenuti nel pc del dipendente, se gli stessi sono riferibili ad un periodo antecedente all’insorgere del fondato sospetto che ha generato il controllo datoriale.

Un dirigente impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli a seguito della scoperta di informazioni contenute in alcuni file che la società aveva reperito all’interno del pc del lavoratore durante un controllo scaturito da un alert del sistema informatico.

La Corte d’Appello accoglieva la predetta domanda, sul presupposto che le informazioni poste alla base del recesso erano inutilizzabili ai fini disciplinari in quanto antecedenti rispetto al fondato sospetto creato dal citato alert.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori legittima unicamente controlli tecnologici ex post, vale a dire su comportamenti posti in essere successivamente all’insorgenza di un fondato sospetto.