Cassazione: per il lavoratore disabile deve essere previsto un diverso periodo di comporto

La Corte di Cassazione con ordinanza 170 del 7 gennaio 2025 afferma che la conoscenza dello stato di disabilità del dipendente da parte del datore fa sorgere in capo a quest’ultimo un onere di acquisire, prima di procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto, informazioni relative all’eventualità che le assenze per malattia siano legate allo stato di disabilità.

Un lavoratore disabile impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli per superamento del periodo di comporto.

La Corte d’Appello rigettava la predetta domanda, non ritenendo che l’applicazione del medesimo periodo di comporto tanto ai lavoratori normodotati quanto a quelli disabili costituisse discriminazione indiretta.

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, che la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della loro condizione, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo dello stesso periodo di comporto in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione particolare svantaggio.

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, è necessario che la contrattazione collettiva, in modo esplicito, disciplini la questione del comporto per i lavoratori disabili avendo riguardo alla condizione soggettiva.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, ritenendo illegittimo il recesso irrogatogli.