Contributo addizionale CIG: cessazione esonero contributo addizionale
L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 283 del 2025 per ricorda che il versamento del contributo addizionale in caso di ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale non è dovuto dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa.
Decorrenza dell’esonero
L’esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere:
– Nel caso del fallimento con esercizio provvisorio, dalla data di deposito della sentenza dichiarativa di cui all’articolo 16 della legge Fallimentare (cfr., attualmente, l’art. 49 del CCII);
– Nel caso del concordato preventivo con continuità aziendale (inclusa l’ipotesi del c.d. concordato in bianco di cui all’articolo 161, comma 6, della legge Fallimentare), dalla data del decreto di ammissione alla procedura di cui all’articolo 163 della legge Fallimentare (cfr., attualmente, gli artt. 44 e 47 del CCII).
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