Cassazione: il whistleblowing non si può usare per denunce di carattere personale

Con la sentenza 1880 del 27 gennaio 2025 la Cassazione afferma che l’istituto del whistleblowing non è utilizzabile per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori.

Un pubblico dipendente impugnava giudizialmente la sanzione disciplinare della sospensione irrogatagli per aver, tra le altre cose, inviato due esposti alla Procura della Repubblica, rappresentando uno scenario privo di fondamento e abusando del proprio ufficio al fine di ledere l’onorabilità professionale del Direttore generale e della dirigenza dell’Ente di appartenenza.

La Corte d’Appello rigettava la predetta domanda, ritenendo, peraltro, che non potesse trovare applicazione al caso di specie la normativa in tema di whistleblowing.

La Cassazione – confermando quanto stabilito sul punto dalla Corte d’Appello – rileva, preliminarmente, che la normativa emanata in tema di whistleblowing prevede che il dipendente virtuoso non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, per motivi collegati alla segnalazione effettuata inerente a condotte illecite.

Per la sentenza, dunque, è evidente che detto istituto non possa trovare applicazione in ipotesi in cui le segnalazioni abbiano carattere personale e siano finalizzate a rivendicazioni nei confronti dei propri superiori.

Ravvisando quest’ultima ipotesi nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta, sul punto, il ricorso del pubblico dipendente, confermando l’inapplicabilità delle tutele previste in favore del whistleblower.