Cassazione: licenziato chi svolge un altro lavoro durante il congedo parentale
La Corte di Cassazione con sentenza 2618 del 4 febbraio 2025 afferma che, anche alla luce dei sacrifici e dei costi organizzativi che il congedo parentale impone alla parte datoriale, è legittimo il licenziamento del dipendente che, durante la fruizione di tale istituto, svolge una diversa attività lavorativa.
Un dipendente impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver svolto un’altra attività lavorativa durante il periodo di fruizione del congedo parentale retribuito ex art. 32 del D.Lgs. n 151/2001.
La Corte d’Appello rigettava la predetta domanda, ritenendo provata la condotta oggetto di addebito all’esito di una verifica effettuata dall’agenzia investigativa incaricata dalla società datrice ed in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni.
Secondo i Giudici di legittimità, la compressione dell’iniziativa datoriale ed il sacrificio imposto alla collettività in relazione ai costi sociali ed economici connessi alla fruizione del congedo
parentale, giustificano una valutazione particolarmente rigorosa, sotto il profilo disciplinare, della condotta del lavoratore che si sia sostanziata nello sviamento dalle finalità proprie dell’istituto e nell’utilizzazione strumentale dello stesso per la realizzazione di obiettivi ad esso del tutto estranee.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.