Rendita vitalizia: nuove regole per la domanda degli eredi

Con la circolare n. 48 del 24 febbraio 2025 l’INPS recepisce le modifiche introdotte dal Collegato Lavoro alla disciplina della rendita vitalizia.

La legge n. 203 del 2024 (12 gennaio 2025) ha infatti introdotto un nuovo diritto, spettante esclusivamente al lavoratore e ai propri superstiti, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti.

Il nuovo diritto è attribuito al lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando, in forza della maturata prescrizione, la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all’Istituto né dal datore di lavoro ai sensi del comma primo né dal lavoratore ai sensi del comma quinto in sostituzione del datore di lavoro.

Il legislatore riconosce al lavoratore un diritto proprio, senza termine prescrizionale, di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia intervenuta la prescrizione sia del diritto del datore di lavoro di costituire presso l’INPS la rendita vitalizia sia dell’omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno.

Istanza presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti

Nel caso in cui l’istanza sia presentata dal lavoratore, o dai suoi superstiti, l’istanza deve essere considerata inoltrata, in via sostitutiva.

Nel caso in cui, invece, il diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 risulti prescritto bisogna distinguere:

– Se l’istanza è stata presentata prima 12 gennaio 2025 e ancora giacente, in relazione al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, la medesima deve considerarsi inoltrata;

– Se l’istanza è presentata in data successive la data della domanda coincide con quella di presentazione.