Ricercatori e detrazioni per familiari fiscalmente a carico

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 67 del 7 marzo 2025, ha precisato che il ricercatore rientrato in Italia, fruitore del regime fiscale speciale di cui all’art. 44 del DL 78/2010, deve essere considerato fiscalmente a carico del coniuge, dato che la citata norma non prevede chela quota esclusa dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo vada aggiunta, ai fini della verifica del limite reddituale ex art. 12, c. 2 del TUIR, al reddito complessivo.

L’Agenzia delle entrate rileva che, in assenza di una specifica disposizione, la quota di reddito esente da imposizione (90% degli emolumenti percepiti dal docente o ricercatore), non concorrendo alla formazione della base imponibile, non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo del familiare.

Quindi, se il reddito complessivo dell’Istante, determinato come sopra indicato e assunto al netto della quota esente da imposizione, non è superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, la ricercatrice potrà essere considerata fiscalmente a carico del coniuge con conseguente riconoscimento in capo a quest’ultimo delle detrazioni di cui all’articolo 12, comma 1 del TUIR.