Tutela reintegratoria in caso di licenziamento per finta riorganizzazione

Con ordinanza 6221 del 6 marzo 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata con riguardo ad una controversia che aveva ad oggetto l’applicazione della tutela reintegratoria in caso di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Nello specifico caso esaminato, una lavoratrice, licenziata da una società alberghiera, aveva impugnato la decisione che le aveva concesso solo un risarcimento economico, pari a sei mensilità, invece della reintegra nel posto di lavoro.

La lavoratrice era stata licenziata per “giustificato motivo oggettivo”, con la  motivazione che l’azienda stava subendo una riorganizzazione.

Tuttavia, la società non era riuscita a provare in giudizio che la riorganizzazione aziendale fosse effettivamente in corso.

Sulla base dei principi enunciati dalla Consulta, la Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso della lavoratrice e con cui la stessa aveva censurato il regime sanzionatorio applicato.

Gli Ermellini, in particolare, hanno ritenuto che la decisione di applicare la sola tutela risarcitoria fosse da rivedere, considerando la recente evoluzione giuridica.

Pertanto, la Cassazione ha rinviato la causa alla Corte d’Appello, affinché applichi la normativa aggiornata, tenendo conto della possibilità di reintegrare la lavoratrice nel suo posto di lavoro, in caso di insussistenza del giustificato motivo oggettivo alla base del licenziamento.