L’iscrizione alla previdenza complementare da parte dei genitori non riduce il plafond di deducibilità

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 25 del 10 aprile 2025, con cui ha fornito rilevanti chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni che prevedono un plafond di deducibilità aggiuntivo dei contributi di previdenza complementare a favore dei lavoratori di prima occupazione.

Il contribuente chiedeva di chiarire se, per chi è stato iscritto dai genitori a forme di previdenza complementare, i primi cinque anni di partecipazione, ai fini dell’ulteriore plafond di deducibilità, decorrano dall’anno d’imposta dell’inizio della prima occupazione o da quello, precedente, in cui i genitori lo hanno iscritto.

Secondo l’Agenzia, ai fini dell’applicazione della norma in esame, è necessario che risultino contemporaneamente soddisfatti due requisiti: che il contribuente sia un ”lavoratore di prima occupazione” e che sia iscritto ad una forma di previdenza complementare.Sulla base di tale premessa, la risoluzione chiarisce che l’ulteriore plafond va calcolato considerando il quinquennio di contribuzione decorrente dall’anno di prima occupazione in cui il contribuente risulta iscritto ad una forma di previdenza complementare.

Non rileva, quindi, che l’iscrizione alla previdenza complementare sia stata precedente effettuata dai genitori. Infatti, è solo quando il contribuente inizia il primo impiego che risulta contestualmente “iscritto alla previdenza” e “di prima occupazione”.

Per le stesse ragioni, ai fini della determinazione dell’ulteriore plafond, non rileva il versamento dei contributi effettuato dai familiari e da questi dedotti dal proprio reddito complessivo negli anni precedenti.