Tribunale di Messina: mancato superamento del periodo di prova, quali conseguenze?
Con la sentenza 591 del 26 febbraio 2025 il Tribunale di Messina afferma che, nell’ipotesi di recesso irrogato per mancato superamento del periodo di prova, in caso assegnazione in concreto a mansioni diverse da quelle indicate nella relativa clausola, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione della prova o, se non è possibile, al ristoro del pregiudizio sofferto.
La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per mancato superamento del periodo di prova.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce di non essere stata adibita alla mansione per cui era stata assunta.
Il Tribunale di Messina rileva, preliminarmente, che non è configurabile un esito negativo della prova e un valido recesso, allorquando le modalità dell’esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova.
Su tali presupposti, il Tribunale di Messina accoglie il ricorso della dipendente.